Statuto Associazione Culturale non riconosciuta “Cittadini Attivi in Movimento”
Art. 1 - Denominazione. È costituita l’Associazione Culturale senza fini di lucro “Cittadini Attivi in Movimento”, regolata a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, non ché dal presente Statuto.
Art. 2 - Sede. L’associazione ha sede nella città di Sesto San Giovanni (MI) in via Fratelli Picardi n° 136. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite, soppresse o trasferite sedi secondarie, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all’estero.
Art 3 - Oggetto e scopi sociali. L’Associazione persegue i seguenti scopi : a) tutelare e promuovere i diritti dei cittadini con particolare attenzione verso coloro che si trovano in difficoltà o che siano privi di adeguate tutele; b) promuovere ed organizzare azioni collettive, petizioni, referendum, manifestazioni, eventi ed ogni altra forma democratica e non violenta per garantire ai cittadini di usufruire dei loro diritti e di mantenere la loro dignità sociale ed economica; c) realizzare attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo volte a sensibilizzare la cittadinanza ed i media od a migliorare la qualità del vivere civile; d) promuovere eventi e svolgere attività formativa; e) promuovere iniziative politico culturali, ed anche ricreative, di emancipazione sociale o per una maggiore consapevolezza dei cittadini; f) gestire impianti, propri o di terzi, per il perseguimento dei fini sociali; g) promuovere l’informazione e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e culturale del Paese anche attraverso ogni mezzo di comunicazione utile ed idoneo alla diffusione delle proprie comunicazioni ed attività, quali per esempio: social, siti web, spazi televisivi, radiofonici, o giornalistici, fanzine cartacee, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sulla stampa.
Art. 4 – I Soci. I soci possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo, o un suo delegato, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. La decisione di rifiuto di ammissione di un richiedente è inappellabile. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l’immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell’istante. Sono componenti dell'associazione:- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione. Soci Ordinari: coloro che entrano successivamente a fare parte dell'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità partecipative. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle attività associative, diritto di voto in Assemblea, diritto di candidarsi alle cariche sociali, diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo che consente al socio l’esame entro 30 giorni dalla richiesta. Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea ed è non trasmissibile. Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Fermo restando l’obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 31 Marzo di ogni anno. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.
Art. 5 – Organi dell’Associazione. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci; il Presidente; I Vice Presidenti; il Tesoriere/Segretario; il Consiglio Direttivo; l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
Art. 6 – Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero; b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti; d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione; g) approva il regolamento dei lavori assembleari; h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria: a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto; b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio; c) delibera sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 7 – Il Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ il legale rappresentante dell’Associazione e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, concludere, modificare e risolvere tutti i contratti utili al raggiungimento dello scopo associativo. Conferisce agli altri membri del direttivo e ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituita da soci dell’Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2382 cod. civ. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 3 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare: a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente; b) la fissazione delle quote associative; c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell’Associazione; d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione; e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione; f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali; h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti; i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;l) le decisioni in materia di ammissione di nuovi soci; m) ogni altra funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi. Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Art. 9 Decadenza del consiglio direttivo e del Presidente. Il Consiglio Direttivo decade: a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade: a) per dimissioni; b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Art. 10 – Segretario e Tesoriere. 10-1 Il Segretario, nominato ai sensi dell’art 9 comma 4 del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. E’ inoltre suo compito provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento. 10-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. Egli provvede inoltre alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. 10-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Art. 11 – Patrimonio ed Entrate. Il Patrimonio dell’associazione è costituito da: - quote e contributi degli associati; - quote e contributi per la partecipazione ad eventi di varia natura finalizzati allo scopo statutario o organizzazione di banchetti o iniziative specifiche; - entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche mediante cessione di beni di modico valore; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali; - eventuali contributi delle istituzioni (comune, provincia, regione, enti pubblici…),- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione; - eredità, donazioni e lasciti. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal consiglio direttivo. Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 – Esercizio sociale. L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
Art. 13 – Organo di controllo e revisione legale dei conti. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, ovvero alla nomina di un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti tutti revisori legali iscritti, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Art. 14 – Durata e scioglimento. L’Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale affiliata all’ASI o alla medesima ASI in quanto ente del terzo settore, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto, previo acquisizione del parere positivo degli uffici ed organismi di controllo eventualmente previsti dalla legge, ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.